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– Incidenti stradali: come farsi risarcire la portiera danneggiata dalla macchina accanto –

Il più frequente caso di incidente stradale – se così vogliamo chiamarlo – è quello della «sportellata». È capitato a tutti di aprire la portiera dell’auto e di urtare la macchina accanto, a volte rovinandone la carrozzeria, altre solo la vernice. Si può, in questi casi, attivare l’assicurazione e ne vale davvero la pena? Cause in tribunale per risarcimento da sportellata non ce ne sono molte chiaramente, ma i princìpi affermati dalla giurisprudenza in merito ai danni automobilistici consentono di fare il punto della situazione e di stabilire come muoversi in tali casi.

Chi danneggia un’altra auto, anche se ferma, è tenuto a risarcire il proprietario.

L’obbligo di risarcimento è un principio generale sancito dal nostro Codice civile [1]: «Chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto deve risarcirlo».

Nel caso in cui il danno sia prodotto durante la circolazione stradale e il responsabile sia un veicolo con obbligo di assicurazione, il risarcimento viene versato dalla compagnia con cui quest’ultimo ha sottoscritto la relativa polizza Rc auto. Nel concetto di «circolazione» rientrano tutte le fasi ad essa collegate, quindi dalla marcia alla sosta, dal parcheggio all’uscita del parcheggio. Se una macchina è, quindi, parcheggiata e ferma ed un’altra le procura un danno, il proprietario della prima ha diritto al risarcimento sia che quest’ultima fosse in movimento sia che fosse ferma.

I conducenti sono tuttavia liberi di risolvere la questione bonariamente, senza l’intervento dell’assicurazione. Ciò succede quando i danni sono minimi. L’attivazione della polizia, infatti, determina sempre un aumento di due classi di merito del cosiddetto «bonus/malus». Quindi, il danneggiante potrebbe ripagare i danni con i propri soldi pur di non vedersi aumentare il premio.

A tal fine, è necessario che le parti trovino un’intesa sull’entità del risarcimento. Se così non dovesse essere, allora sarebbe obbligatorio fornire gli estremi della propria polizza assicurativa. Chi si rifiuta di farlo può essere sanzionato in via amministrativa da 296 a 1.184 euro. In più, il danneggiato può comunque risalire alla compagnia tramite un’ispezione al Pra effettuata tramite indicazione della targa.

ESEMPIO:

Giovanni urta l’auto di Francesco. Francesco sostiene che ci sia un danno da mille euro mentre secondo Giovanni l’auto può essere riparata con solo 200 euro. I due non trovano un accordo. Giovanni non si libera dal suo obbligo consegnando a Francesco 200 euro, ma dovrà fornirgli gli estremi della propria assicurazione.

Sportellata: a quanto ammonta il risarcimento?

Non è possibile determinare in astratto a quanto può ammontare il risarcimento da sportellata. Tutto dipende dal tipo di veicolo, dalla vernice, dall’entità del danno.

Il proprietario ha diritto al ripristino del veicolo per com’era prima, tenendo tuttavia conto che, se lo stesso si trovava già in condizioni non ottimali, non è dovuta la riparazione integrale. Bisogna quindi tenere conto dello stato della portiera antecedente all’urto. È tuttavia il danneggiante a dover dimostrare che il veicolo presentava già delle evidenti abrasioni o delle rigature.

Le parti possono tentare di definire la vicenda affidando a una officina terza e imparziale la quantificazione del danno.

Se l’auto che dà la sportellata scappa, che fare? 

Nel caso in cui il proprietario dell’auto si accorga della sportellata quando già il responsabile se n’è andato, la legge prevede la possibilità di ottenere un risarcimento dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada tutte le volte in cui si è subito un danno da un’auto fantasma.

Per il risarcimento dei soli danni al veicolo, però, esiste una franchigia di 500 euro. Quindi, ad esempio:

  • per un danno di 600 euro vengono risarciti solo 100 euro;
  • per un danno di 450 euro non viene versato alcun risarcimento.

Per ottenere il risarcimento dal Fondo non basta presentare la domanda ma bisogna anche dare prova:

  • dell’incidente;
  • della dinamica dell’urto;
  • dei danni.

Occorrerà, quindi, avvalersi di almeno un testimone oculare convincente. Non è necessario presentare una denuncia ai Carabinieri per farsi risarcire dal Fondo di Garanzia.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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