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– Droga in quantitativi modesti, plausibile l’uso personale e l’assenza di reato, ma il bilancino porta all’accusa di spaccio –

Chi viene trovato con un quantitativo minimo di droga, compatibile con l’esclusivo uso personale, non risponde di reato, ma subisce solo sanzioni di carattere amministrativo. Tuttavia, secondo una recente sentenza della Cassazione [1], il rinvenimento, da parte della polizia, di un bilancino di precisione può rendere plausibile l’accusa di spaccio, e ciò anche se l’entità di sostanza stupefacente è modesta.

La nostra legge elenca una serie di condotte tipiche che possono integrare il reato connesso alla droga: tali condotte esauriscono tutti i comportamenti immaginabili connessi alle sostanze stupefacenti e che vanno dalla produzione, alla importazione, alla commercializzazione al minuto, fino alla previsione di chiusura della detenzione per uso non esclusivamente personale. Tali condotte sono:

Coltivazione di droga

“Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l’effettiva capacità della stessa a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice”. Il “pacchetto Depenalizzazione” in vigore dal 6 febbraio 2016 ha cancellato il reato di mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico.

Produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione

La legge punisce anche tutte quelle attività di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione, necessariamente propedeutiche all’attività di smercio illegale.

Offerta, acquisto, vendita

Tali condotte integrano il reato con la semplice offerta o proposta di vendita. Basta il raggiungimento dell’accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo da pagare tra venditore e acquirente, senza che siano richieste la consegna della sostanza stupefacente e la corresponsione del prezzo.

Cessione, distribuzione, commercio

Il reato si ritiene integrato a prescindere dal motivo della cessione. Irrilevanti restano la liberalità, la cortesia, lo scambio reciproco, la restituzione, l’uso di gruppo.

Trasporto, invio, passaggio o spedizione in transito

Costituisce trasporto, lo spostamento di materiale da un luogo ad un altro, anche senza pagamento di un compenso.

Procura ad altri o consegna per qualunque scopo

Si tratta del caso di un soggetto che consente ad un altro di conseguire la disponibilità della sostanza stupefacente. Rientra in tale condotta, ad esempio, l’attività di intermediazione, con la quale si punisce l’attività di colui che agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi.

Esportazione, importazione

Ulteriori condotte penalmente rilevanti sono quelle dell’esportazione e dell’importazione.

Detenzione

Con il termine detenzione si indica la disponibilità concreta della sostanza stupefacente.

Medicinali

Destinazione ad uso non esclusivamente personale

Il reato scatta solo qualora la droga sia destinata a un uso non esclusivamente personale.

La destinazione dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale rappresenta, pertanto, la differenza fra illecito amministrativo e illecito penale.

Cosa si intende per uso personale di droga?

Per “usopersonale deve intendersi il “consumopersonale. Il consumo, determinando uno stato di tossicodipendenza reale o potenziale, rende giustificate le sanzioni amministrative da applicarsi al posto della pena: ogni altra ipotesi di detenzione, pur ricollegabile a finalità personali diverse dal consumo, deve ancor oggi considerarsi reato.

Come si distingue l’uso personale dallo spaccio?

Per stabilire la differenza tra uso personale e spaccio la giurisprudenza utilizza una serie di elementi. Ad esempio criteri per sostenere la destinazione della sostanza a uso non esclusivamente personale sono:

  • la quantità della sostanza,
  • le modalità di presentazione della stessa (ad esempio, la divisione in varie dosi);
  • le circostanze dell’azione;
  • la presenza di un bilancino per pesare le dosi e distribuirle tra eventuali clienti.

Attenuante del fatto di lieve entità

La pena è mitigata (reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 3.000 a 26.000 euro) quando “per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la quantità e la qualità delle sostanze, la condotta è di lieve entità“. Nel concedere o meno la suddetta circostanza attenuante, il giudice deve valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli relativi all’azione, quali mezzi, modalità e circostanze della stessa, sia quelli inerenti l’oggetto materiale del reato, quali quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa.

La presenza del bilancino

Nella sentenza in commento, il controllo effettuato dalle forze dell’ordine ha dato esiti inequivocabili: l’uomo fermato è in possesso di “hashish e marijuana”. Ci si trova di fronte a «quantitativi modesti» ma «destinati ad uso non esclusivamente personale». Centrale, secondo i giudici, il «bilancino di precisione» rinvenuto dalle forze dell’ordine.

Il «bilancino» permette di ipotizzare la “cessione dello stupefacente”. Secondo i giudici della Cassazione il bilancino di precisione non può essere a disposizione per «pesare gli stupefacenti» in vista del «consumo esclusivamente personale».

Regge, quindi, l’accusa di «spaccio»

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

CategoryDiritto Penale
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