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– La perdita di un animale domestico come un cane o un gatto é fonte di sofferenza per il proprietario: ma, nonostante questo, non sempre essa viene risarcita. In questa breve guida vedremo che tipo di risarcimento spetta in questo genere di casi –

Se dovessimo usare un linguaggio prettamente giuridico, dovremmo dire che in questo articolo parleremo del danno causato dalla perdita di animale d’affezione. Parole – per i più – quasi incomprensibili: ci riferiamo, più semplicemente, a cani, gatti e in genere qualsiasi animale domestico che entra a far parte della vita di una persona e la cui morte provoca sofferenza emotiva ed angoscia, condizionando in peggio l’esistenza quotidiana della famiglia che l’ha ospitato fino a quel momento. Animali che per il padrone non rappresentano solo un valore patrimoniale, ma essere viventi nei confronti dei quali sono rivolte attenzione, cure, gioia, affetto. Non è un caso, quindi, che in numerosissime occasioni, la legge sia stata chiara nel dire che, a seguito della morte del proprio animale causata dalla condotta di un’altra persona, il proprietario può chiedere il ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti (Cass., sent. n. 10679, del 3 agosto 2001).

Danno patrimoniale? È risarcibile

Il tema è uno dei più dibattuti negli ultimi anni e ruota intorno a un interrogativo fondamentale: non ci sono dubbi sul fatto che il proprietario abbia diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quindi innanzitutto delle spese di soccorso e successivamente quelle sostenute per la cura della bestiola. Il loro ammontare dovrà essere documentato e ne potrà essere imposto il rimborso all’autore del fatto illecito, a patto che esso sia congruo, escludendo quelle spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare di sostenere se si fosse comportato diligentemente (Art. 1227 cod. civ.). In base a questo criterio, ad esempio, non sono risarcibili le spese sostenute per la cura dei gatti presso una costosa clinica veterinaria in quanto sarebbero eccessive rispetto al “valore” delle bestiole.

Quando il danno non patrimoniale è risarcibile?

Ben diversa la questione per il danno non patrimoniale sul quale, andando indietro nel tempo, si sono sprecati fiumi di inchiostro: al magistrato di turno non si chiede di quantificare una perdita economica, stabilendo chi ha torto e chi ha ragione. Si tratta di decidere se affezionarsi, amare, avere cura, preoccupazione, sorrisi, compagnia, gioia, dolore, nostalgia per Fido possa rilevare giuridicamente tanto da riconoscere un risarcimento.

Dopo anni e anni di incertezza, allo stato attuale, la regola è che la perdita di un animale determina un danno di natura morale che va indennizzato. Non si può neppure escludere la possibilità che la perdita dell’animale possa determinare un vero e proprio danno biologico qualora essa comporti nel proprietario dell’animale l’insorgenza di una vera e propria patologia, come la depressione. In entrambi i casi, il risarcimento è ammesso ma a una condizione: esclusivamente quando il fatto che lo ha determinato costituisce reato (Cass., SS.UU., sent. n. 26972, dell’11 novembre 2008). Tanto per fare un esempio, sarà tenuto a risarcire il danno morale colui che provochi la morte del cane con la classica polpetta avvelenata o, spinto da crudeltà, prendendolo a bastonate. Nei casi, invece, in cui non sia configurabile il delitto in commento, niente indennizzo: si pensi, ad esempio, al caso di chi, facendo marcia indietro con l’auto, non si accorga della presenza di un gatto e lo investe.

Fonte: Maura Corrado  da http://www.laleggepertutti.it

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